L’avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio di impugnazione instaurato dal curatore.
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell’art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto insussistente la legittimazione dell’ex legale rappresentante della società contribuente fallita ad impugnare gli avvisi di accertamento in quanto, nel caso di specie, non vi era stata alcuna semplice inerzia della curatela fallimentare, bensì una esplicita presa di posizione negativa circa l’utilità per la massa dei creditori di promuovere tale impugnativa.