La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 6422 dell’11 marzo 2025, si è pronunciata sul diritto degli avvocati in house di percepire il controvalore degli onorari incassati dalla società di cui gli stessi siano dipendenti, per le cause da essi gestite.
Nel caso di specie, una società aveva deliberato di attribuire ai propri avvocati le somme versate dalle controparti a titolo di competenze ed onorari; con la cessione dell’impresa ad altra società, e nonostante le stesse mansioni ed emolumenti percepiti, la società subentrante, dopo un primo momento di conferma della statuizioni in essere, aveva successivamente siglato un accordo collettivo nel quale si prevedeva l’obiettivo di “azzerare” tutti i trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva.
La Cassazione, condividendo l’impostazione della Corte d’Appello, che aveva respinto il ricorso degli avvocati in house al riconoscimento degli onorari, quali emolumenti aggiuntivi, ha affermato il principio per cui l’attribuzione economica concessa unilateralmente, tramite una delibera unilaterale dei datori di lavoro succedutisi nel tempo, può infatti venir meno sulla base di un accordo collettivo, volto ad eliminare i trattamenti economici non derivanti dalla contrattazione collettiva.
Ciò in quanto, nell’interpretare un accordo collettivo è corretto far riferimento alla complessiva volontà delle parti sociali, dalla quale emergeva chiaramente di voler procedere all’immediata limitazione di trattamenti non previsti dalla contrattazione collettiva, come quelli oggetto di giudizio.
La Cassazione conferma dunque l’argomentazione della Corte d’Appello, per cui l’emolumento di cui è causa rientra va tra i “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva“, perché dipendeva da sempre solo e soltanto da atti unilaterali ad personam adottati dalle datrici di lavoro succedutesi nel tempo, ovvero le delibere dei loro organi di vertice.
I trattamenti retributivi rivendicati dagli avvocati erano derivati, infatti, non da pattuizioni che si fossero aggiunte al contratto individuale di lavoro di ognuno di essi, oppure da un uso aziendale, bensì da attribuzioni individualmente ed unilateralmente effettuate dall’organo di vertice dell’impresa.
La Corte aveva già in passato affermato che l’erogazione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro, quando non sia imposta dalla legge, dal contratto o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla sua denominazione, deve considerarsi come facente parte della retribuzione, se assume i caratteri di predeterminazione, stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti; ma ciò, sul rilievo che si tratti di compenso riconosciuto dall’uso aziendale.
Nel caso di specie, tuttavia, è stato escluso che si fosse integrato un uso aziendale, con argomentazioni in fatto della Corte d’Appello fatte proprie dalla Corte di Cassazione, non censurabili in sede di legittimità.
Quanto al principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 C.c., dedotto a difesa dai ricorrenti, la Corte ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non sarebbe riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto.
Nel caso in esame, tuttavia, il trattamento retributivo non rientrava certo nella retribuzione concordata al momento dell’assunzione, né dipendeva da successiva pattuizione tra le parti del rapporto, o da uso aziendale, né da disposizione collettiva di qualsiasi livello.