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Avvocato Corte UE: la Consob non può rettificare il prezzo dell’OPA se la collusione, fuori dalla Direttiva OPA, non sarebbe così qualificata dal diritto nazionale

16 Marzo 2017
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Nils Wahl, ha presentato le proprie conclusioni nel procedimento vertente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2004/25/CE (Direttiva OPA), che consente agli Stati membri di autorizzare le rispettive autorità di vigilanza nel settore dei valori mobiliari a modificare il prezzo proposto in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria formulata in conformità di detta direttiva, purchè tali misure siano adottate con modalità «chiaramente determinat[e]».

Nell’ambito del procedimento principale, il Consiglio di Stato si chiede se l’eventuale applicazione della normativa italiana di attuazione della suddetta direttiva, che autorizza la Consob a rettificare in aumento il prezzo proposto in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di collusione, possa essere considerata, alla luce delle circostanze del procedimento principale, «chiaramente determinat[a]» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25.

Per i motivi meglio espressi nel documento in allegato, l’Avvocato Generale della Corte UE conclude indicando come l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE, debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che consenta ad un’autorità nazionale di vigilanza di procedere alla rettifica del prezzo proposto in un’offerta pubblica di acquisto nel caso di una collusione che, se non fosse stato per l’applicazione della direttiva, non sarebbe stata altrimenti qualificata nel diritto nazionale come tale.

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