L’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, nelle proprie conclusioni relative alla Causa C‑678/15, ha ritenuto che la mediazione nella conclusione di un contratto di gestione del portafoglio, attuata con l’intervento di una persona fisica quale mediatrice, non costituisce un servizio di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, prima frase, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
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