L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Michal Bobek, ha presentato le proprie conclusioni sulla controversia Causa C‑594/16 in materia di accesso ai documenti relativi all’attività di vigilanza svolta su enti creditizi ed imprese di investimento soggetto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa (nel caso di specie, svolta dalla Banca d’Italia).
Di seguito le conclusioni di Bobek.
L’articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dovrebbe essere interpretato nel senso che la possibilità di divulgare informazioni riservate «nell’ambito di procedimenti civili o commerciali» si applica ad una situazione in cui una persona tenta, ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti, di ottenere l’accesso ai documenti relativi alla vigilanza di un ente creditizio ai fini della valutazione della possibilità di intentare un’azione nei confronti dell’autorità di vigilanza competente per i danni che detta persona avrebbe asseritamente subito a causa del fallimento o della liquidazione di tale ente creditizio.