L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑8/17, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su una questione attinente all’IVA nell’ambito di una controversia civile vertente sull’entità del prezzo da corrispondere in un contratto di compravendita.
All’atto della conclusione del contratto, entrambe le parti ritenevano applicabile un’aliquota ridotta dell’IVA. A seguito del successivo accertamento della della maggiore aliquota d’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria, il venditore chiedeva un maggior importo nei confronti dell’acquirente convenuta in giudizio. Quest’ultima rifiutava il pagamento, non potendo più beneficiare della detrazione, essendo decorso il termine per far valere il relativo diritto.
Di seguito le conclusioni:
Il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sorge, in base all’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 178, lettera a), e 226, punto 10, della direttiva IVA, quanto all’importo dell’imposta da assolvere esposto in fattura, solo al momento della ricezione di quest’ultima. Un aumento a posteriori (rettifica) dell’importo dell’IVA da assolvere in una fattura modificata non implica che il diritto a detrazione sorga retroattivamente. Pertanto, le disposizioni della direttiva IVA ostano ad una disciplina per effetto della quale, in un caso come quello di specie, il termine per la detraibilità di tale imposta complementare decorra già dall’emissione della fattura originaria.