L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Yves Bot, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑580/16, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi su una questione attinente le condizioni necessarie ai fini dell’attuazione di una misura di semplificazione della tassazione di operazioni in cui intervengono tre soggetti passivi identificati ai fini IVA in tre diversi Stati membri.
Di seguito le conclusioni:
1) L’articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo, rispondente ai requisiti relativi all’identificazione di cui alla lettera a) dell’articolo medesimo, deve avere effettuato l’acquisto di beni di cui alla lettera b) di detto articolo con un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attribuito da uno Stato membro diverso da quello a partire dal quale i beni siano spediti o trasportati ai fini dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, restando irrilevante la circostanza che questi sia stabilito o identificato in tale Stato membro.
2) L’articolo 42, lettera b), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro che abbia attribuito il numero di identificazione IVA con il quale il soggetto passivo abbia effettuato un acquisto intracomunitario, ai fini di una successiva cessione, neghi l’esenzione dall’IVA di quest’ultima, in base al solo rilievo che l’elenco riepilogativo, di cui all’articolo 265 della direttiva medesima, sia stato presentato tardivamente o rettificato successivamente dal soggetto passivo, pur in assenza di alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode ed a fronte della comprovata sussistenza dei requisiti sostanziali dell’esenzione.