L’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nils Wahl, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-296/17, con la quale sono state chieste alla Corte alcune precisazioni sull’interpretazione:
- da un lato, delle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale sulle azioni revocatorie direttamente derivanti da una procedura di insolvenza e,
- dall’altro, sulle condizioni relative alla tutela dei soggetti che abbiano adempiuto obbligazioni a favore del debitore fallito nel caso in cui le obbligazioni stesse avrebbero dovuto essere adempiute a favore del curatore della procedura pendente in un altro Stato membro.
La Corte è chiamata, in particolare, a pronunciarsi sulla questione, importante e discussa, della natura esclusiva o meno della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura di insolvenza principale a conoscere delle azioni derivanti da tale procedura.
Di seguito le conclusioni di Wahl.
1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionali dei giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza principale sia stata aperta per conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza del debitore è esclusiva.
2) L’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000 si applica all’adempimento di un’obbligazione a favore del debitore in uno Stato membro intervenuta nel momento in cui la domanda di apertura di una procedura d’insolvenza relativa ai beni del debitore sia stata presentata e in cui un curatore provvisorio sia stato nominato in un altro Stato membro, ma nessuna decisione giudiziaria di apertura di una procedura di insolvenza sia stata ancora emessa nello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del resistente.
3) Il fondamento normativo dell’obbligazione del terzo nei confronti del debitore fallito è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1346/2000.
4) La presunzione di mancata conoscenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, si applica anche nel caso in cui le autorità di cui al secondo periodo dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la pubblicazione di una decisione straniera di apertura della procedura d’insolvenza nel registro dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della dipendenza del debitore, laddove il diritto di tale Stato membro preveda la pubblicazione obbligatoria di tale decisione.