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L’Avvocato UE sulla legittimità della Tobin tax italiana

2 Dicembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑565/18, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’articolo 63 TFUE, ossia se le quattro libertà fondamentali associate al mercato interno (beni, persone, servizi e capitali) limitino il diritto di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Italia) di adottare un’imposta dovuta su qualsiasi operazione relativa a strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostanti uno o più strumenti finanziari, indipendentemente dal luogo in cui l’operazione è stata conclusa e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Di seguito le conclusioni.

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell’intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso.

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