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Aziende non richiedenti la CIG: chiarimenti INPS sull’esonero dai contributi previdenziali

22 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti n merito all’art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto agosto) relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

In particolare, evidenzia l’INPS, i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021).

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