Con sentenza del 16 giugno 2022, C‑572/20, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul regime fiscale, previsto dalla normativa tedesca, di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale versata sui dividendi da partecipazioni a titolo di azionariato diffuso percepiti da una società non residente.
In particolare, la Corte ha affermato il principio per cui deve ritenersi non conforme al diritto dell’unione una norma tributaria che subordina il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale corrisposta sui dividendi derivanti da partecipazioni a titolo di azionariato diffuso ricevuti da una società con sede in un altro Stato membro alla prova che tale imposta non possa essere imputata o essere oggetto di un riporto di imputazione a livello di tale società o dei soggetti titolari di partecipazioni dirette o indirette nel capitale della stessa, né essere detratta da detta società quale spesa per costi di esercizio o spesa per costi di gestione, mentre siffatto presupposto non è previsto allorché riguardi il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale versata da una società residente che percepisce lo stesso tipo di redditi.
Nel farlo, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui configurano restrizioni alla libera circolazione dei capitali tutte le misure idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di uno Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17).
Nel caso della normativa tedesca analizzata dalla Corte, i presupposti per il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta alla fonte sui dividendi da partecipazioni a titolo di azionariato diffuso variano a seconda che la beneficiaria di tali dividendi sia una società residente o una società non residente.
Nel caso di una società residente, infatti, la ritenuta alla fonte risulterebbe integralmente imputata all’imposta sugli enti societari dovuta da quest’ultima, alla quale, se del caso, viene rimborsata l’eccedenza.
Diversamente, nel caso di una società non residente, il rimborso dell’imposta sui redditi da capitale è subordinato alla condizione che tale imposta non possa essere imputata o essere oggetto di un riporto dell’imputazione a livello della società stessa o dei soggetti che abbiano la titolarità di partecipazioni dirette o indirette nel capitale, e non possa neppure essere detratta quale costo per spese di esercizio o spese di gestione in capo a quest’ultima.
In mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte, solo l’imputazione integrale di tale ritenuta all’imposta dovuta, nel suo Stato membro di stabilimento, dalla società non residente beneficiaria dei dividendi consentirebbe di eliminare la differenza di trattamento risultante dalla normativa nazionale, senza che occorra prendere in considerazione le eventuali possibilità di imputazione a livello dei soggetti titolari di partecipazioni dirette o indirette nel capitale di tale società, aspetto di cui la normativa tedesca non tiene conto, del resto, per quanto riguarda le società residenti.