Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 16 marzo 2015, ha chiarito che oltre alle azioni previste dall’art. 2497 c.c., esperibili da parte dei soci della società diretta e dei suoi creditori nei confronti della società dirigente e dei suoi amministratori, resta ammissibile la distinta azione ex art. 2043 c.c. che puó essere esercitata dal creditore della società controllata nei confronti dell’amministratore della controllante per danno diretto (tutela aquiliana del credito), azione che non soffre dei limiti di legittimazione e quindi di procedibilità previsti dall’art. 2497 u.c. c.c. per le azioni promosse contro il patrimonio della società e dalla legge fallimentare per le azioni di “massa” della generalità dei creditori.
Perché l’azione sia ammissibile è necessario che l’attore provi, in primo luogo, la sussistenza di un comportamento illegittimo dell’amministratore della società controllante, la cui illegittimità si rivela nello scopo di danneggiare il creditore della società controllata; in secondo luogo, il danno coincidente con la impossibilità di pagamento del debito nei confronti del creditore e, quindi, del suo patrimonio; e, infine, il nesso di causalità, da intendersi come idoneità del comportamento dell’amministratore a determinare il mancato pagamento del debito.
L’art. 2497 c.c., invece, con riferimento all’illegittimità del comportamento dell’amministratore e del danno, prevede che gli stessi coincidano rispettivamente nello scopo di danneggiare il patrimonio della società controllata e nel danno diretto al patrimonio della società controllata stessa e, dunque, solo indiretto del patrimonio del creditore.