Il Tribunale di Torino (est. Astuni), con sentenza del 10 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, un’azione diretta ad accertare la qualità di amministratore di fatto in capo a un socio di s.r.l.
La domanda giudiziale si colloca nel seguente contesto: dopo aver esercitato il diritto di opzione su un complesso aziendale concesso in affitto, la società attrice ha esperito un tentativo obbligatorio di mediazione avente ad oggetto l’inadempimento dell’obbligo di trasferire il ramo d’azienda da parte della s.r.l. convenuta e il risarcimento del danno subito per effetto di tale condotta.
Considerata la sua influenza nella gestione della s.r.l. convenuta, la società attrice ha chiesto al Tribunale di accertare che un socio (1) aveva esercitato il ruolo di amministratore di fatto e, per conseguenza, (2) doveva rispondere con il proprio patrimonio in via personale e illimitata di tutte le obbligazioni sociali, anche derivanti da atti di mala gestio ai sensi dall’art. 2476, co. 6 e 7 c.c.
Dopo aver ricostruito il regime delle due azioni di responsabilità, il Tribunale ha respinto le domande formulate dalla società convenuta sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Secondo la Corte di Cassazione (SS.UU. n. 27187/2006), «non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano “elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza».
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha quindi rilevato che il «frazionamento della fattispecie costitutiva è evidente … con le fattispecie di responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo o creditore … delle quali mancano – proprio sul piano dell’allegazione – non uno, ma tutti gli elementi costitutivi … diversi dalla pura e semplice qualità di amministratore (di fatto)».