L’ESMA ha pubblicato alcuni chiarimenti in materia di cooperazione tra azionisti in situazioni di offerte pubbliche di acquisto regolate dalla Direttiva 2004/25/CE (c.d. Direttiva Opa), con particolare riguardo all’azione di concerto ed alla nomina dei membri del consiglio.
Il documento contiene una White List di attività in cui gli azionisti possono cooperare senza la presunzione di agire di concerto. Sul punto si richiama la definizione prevista, a livello nazionale, dall’art. 101-bis, comma 4, TUF, secondo cui per “persone che agiscono di concerto” si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio.
Il documento contiene inoltre informazioni su come gli azionisti possono cooperare al fine di garantire la nomina dei membri del consiglio, stabilendo i fattori che le autorità nazionali possono prendere in considerazione nella valutazione sull’azione di concerto da parte degli azionisti.