Con il presente provvedimento la Corte di Cassazione analizza un caso di responsabilità ex art. 146 L.Fall dell’amministratore della società fallita per dispersione del magazzino.
La sentenza impugnata, condannando l’amministratore al risarcimento dei danni nei confronti del fallimento, aveva evidenziato come, mentre il curatore aveva provato che il magazzino era pressoché svanito, l’amministratore convenuto, stante la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio, avrebbe dovuto fornire la prova che la riduzione del magazzino, anche sotto il profilo contabile, era stata determinata dal suo impiego virtuoso nel ciclo produttivo della società.
La Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, ha richiamato la propria costante giurisprudenza penale in materia di distrazione dolosa da parte dell’imprenditore fallito, ed in forza della quale, provata la disponibilità di determinate merci da parte dell’imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte.
Tali principi, evidenzia la Corte, sono indubbiamente applicabili nella materia civile, posto che la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore (rilevante nel caso di specie) consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore, in caso di fallimento) di allegare l’inadempimento, quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa.