L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10