La pronuncia del 17 ottobre 2022, n. 30383, in commento trae origine dal ricorso proposto avanti la Corte Suprema di Cassazione dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata avverso la Sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, ha “posto a carico di esso ricorrente l’onere di fornire la prova del nesso di causalità tra l’operato dei sindaci ed il pregiudizio cagionato dalla condotta dell’amministratore, nonostante l’accertato compimento di atti di mala gestio da parte di quest’ultimo e la ritenuta insufficienza dei controlli effettuati dal collegio sindacale”.
Al riguardo, richiamando principi di diritto già affermati in passato, la Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che “ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo dell’inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio (cfr. Cass. Sez. I 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013 n. 24362)”.
Viceversa, il curatore fallimentare avrebbe potuto limitarsi ad allegare l’inadempimento dei doveri dei sindaci e il danno conseguente alla condotta degli amministratori soltanto nell’ipotesi in cui la mancanza o l’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili gli avesse concretamente impedito di dimostrare il predetto nesso di causalità: soltanto in tale ipotesi la condotta dei sindaci potrebbe essere considerata di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per la società fallita (in senso conforme a quanto precede si vedano anche Cass. Sez. I, 4 aprile 2011, n. 7606; 11 marzo 2011, n. 5876; 19 dicembre 1985, n. 6493).