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Giurisprudenza

Azione proposta dal socio-investitore nei confronti di una banca popolare: presupposti per il riconoscimento della competenza del tribunale ordinario anziché del tribunale delle imprese

1 Dicembre 2016

Tribunale di Verona, 9 novembre 2016

1) L’eccezione di incompetenza per materia in relazione alla controversia proposta da un soggetto nei confronti della banca popolare di cui è socio e in cui sia stata prospettata la violazione, da parte di questa, al momento dell’acquisto delle azioni degli obblighi previsti dal T.u.f., va risolta alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la determinazione della competenza deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale secondo quanto stabilisce l’art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.

2) Va esclusa la competenza del tribunale delle imprese, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) e lett. b), del d. lgs. 168/2003, e va invece affermata quella del tribunale ordinario, in relazione ad una domanda avanzata dal socio-investitore nei confronti di una banca popolare nella quale sia lamentata la violazione degli obblighi previsti dal t.u.f. al momento della conclusione di una operazione di investimento in obbligazioni convertibili in azioni di tale istituto.

3) La qualità di consumatore non rileva nemmeno in astratto nelle controversie, proposte dal socio investitore nei confronti di una banca popolare, in cui venga prospettata la violazione, da parte di questa, degli obblighi previsti dal Tu.f. al momento dell’acquisto delle azioni atteso che, ai sensi dell’articolo 47, lettera d) d. lgs. 206/2005, i contratti relativi a strumenti finanziari esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni della sezione del predetto testo normativo, tra le quali è compresa quella che individua, quale foro competente e inderogabile, quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.


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