Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità dei direttori generali di società di capitali, ribadendo quanto già espresso dalla Corte medesima con sentenza n. 28819/2008, secondo cui la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 c.c., anche ai direttori generali solamente là dove la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria.
Così statuendo, la Corte ha avvallato quello che è l’orientamento predominante sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, benché il legislatore non abbia offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle sue mansioni, ha tuttavia collegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all’interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione.