Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la revocatoria (sia essa invocata ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., ovvero ai sensi dell’art. 67, primo comma, nn. 3 e 4 l.f.), il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori risiede non già nella mera diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, bensì nell’aggravamento di una pregressa insufficienza dei beni del debitore ad assicurare detta garanzia patrimoniale.
In virtù di ciò, richiamando un principio già noto alla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per revocare la concessione da parte di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, di garanzie (ipotecaria e pignoratizia) in favore di un istituto bancario, a nulla rilevando che dette garanzie fossero rilasciate a favore di debiti preesistenti e non scaduti.
Nel caso di specie, poi, non è stata ritenuta ostativa, ai fini della revocatoria, la circostanza che una pluralità di debiti fossero garantiti dal medesimo ed unico pegno. Ed infatti, ove ricorrano le condizioni di legge anche solo con riferimento ad uno di detti debiti, la revocatoria travolge l’intera garanzia pignoratizia, operando la stessa per intero con riguardo a ciascuno di essi.