È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, anche in concorso con l’opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c.
Con ordinanza n. 30184/2022, pubblicata in data 14 ottobre 2022, la Corte di cassazione ha confermato la tesi del cumulo tra i rimedi specifici previsti in tema di scissione ed azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., già accolta in altre recenti occasioni (cfr. Cass., 6 maggio 2021, n. 12047; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153) sulla scorta dell’insegnamento della Corte di Giustizia (CGUE, 30 gennaio 2020, C-394/18).
La vicenda traeva origine dalla proposizione, da parte della curatela fallimentare, di un’azione revocatoria volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia dell’atto di scissione con cui una società aveva trasferito ad una NewCo (società di nuova costituzione risultante da tale operazione straordinaria) parte del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare. L’azione revocatoria veniva accolta dal giudice di prime cure; la sentenza di primo grado veniva poi integralmente confermata dalla Corte d’appello.
Avverso la decisione resa dalla Corte d’appello, la società scissa proponeva ricorso per cassazione, sostenendo in buona sostanza che (i) dalla scissione, avendo essa una natura eminentemente riorganizzativa, non discenderebbe alcun effetto traslativo in senso proprio, con conseguente inapplicabilità del rimedio di cui all’art. 2901 c.c., che presuppone il compimento di un atto dispositivo; e (ii) in ogni caso, i c.d. rimedi endosocietari costituirebbero un numero chiuso, il che escluderebbe l’esperibilità degli strumenti previsti in via generale dal Codice Civile a tutela delle ragioni dei creditori.
La tesi sostenuta dal ricorrente veniva tuttavia smentita dalla Corte di cassazione con una motivazione ampia e dettagliata. In estrema sintesi, con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio di legittimità ha ripercorso i principali argomenti già proposti dalla giurisprudenza a favore della tesi della cumulabilità tra il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. e quelli specifici in tema di operazioni straordinarie, evidenziando che:
- azione revocatoria ed opposizione dei creditori ex 2503 c.c. sono rimedi aventi natura ed effetti differenti, infatti, mentre il primo strumento è volto ad una declaratoria di inefficacia relativa dell’atto, che rende la scissione inopponibile al solo creditore pregiudicato, il secondo è invece finalizzato a farne valere l’invalidità (per nullità o annullamento);
- del pari, l’azione revocatoria offre al creditore una tutela tendenzialmente più ampia rispetto a quella offerta dall’art. 2504-quater 2 c.c., che fa salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dall’operazione, ma non consente di recuperare alla garanzia patrimoniale i beni mobili e immobili oggetto di disposizione;
- la questione della natura traslativa o meramente riorganizzativa della scissione non è, di per sé, decisiva, posto che, in ultima istanza, la scissione «costituisc[e] una fattispecie complessa a formazione progressiva diretta a modificare la struttura della società anche mediante l’assegnazione alla beneficiaria di tutto o di una parte del patrimonio della scissa […], quest’ultima integrando “un atto dispositivo” rientrante “nella categoria degli atti revocabili di cui all’art. 2901 c.c.»;
- l’azione revocatoria ha natura strumentale ai fini dell’attuazione della responsabilità sussidiaria ex 2506-quater, 3 co., c.c., a mente del quale ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico: infatti, la revoca della scissione non comporta, di per sé, la restituzione alla società scissa delle attività assegnate alla beneficiaria, bensì la mera limitazione all’autorizzazione dell’escussione oltre il limite del patrimonio attribuito;
- il creditore vittorioso in revocatoria ha, in fase di esecuzione, prelazione sul valore del bene nei confronti, oltre che del terzo revocato, anche dei creditori di quest’ultimo, ad ulteriore riprova dell’esistenza di un’autonoma e specifica utilità dell’azione revocatoria rispetto alla tutela assicurata dall’ 2506 quater, 3 co., c.c.;
- in ogni caso, non tutte le scissioni sono suscettibili di essere revocate ex 2901 c.c., bensì solo quelle «il cui effetto traslativo abbia comportato un consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale […] sicché le ricadute negative che potrebbero determinarsi sulle ragioni di certezza alla base della normativa societaria […] sono limitate esclusivamente alle scissioni in frode ai creditori»: operazioni, queste, rispetto alle quali il legislatore non può aver voluto dare prevalenza all’esigenza di stabilità delle operazioni societarie, in danno delle legittime ragioni dei creditori frodati.
In definitiva, confermando l’orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione ha quindi affermato la compatibilità tra il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. e quelli specifici di cui alla disciplina codicistica in tema di scissione, con piena cumulabilità degli strumenti in questione.