Il presupposto indispensabile per l’utile esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l’atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della “par condicio creditorum” a fronte dell’insolvenza del debitore. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non revocabile l’accredito su di un conto corrente scoperto di un importo concesso al debitore da una banca a titolo di mutuo, ad estinzione e in sostituzione di un precedente credito chirografario di pari entità della stessa banca).
Massima Ufficiale