In materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa del creditore titolare del diritto di ipoteca sui beni oggetto dell’atto di disposizione, si palesa come mezzo eccedente lo scopo, dal momento che la conformazione stessa del diritto reale di garanzia esclude il pericolo di infruttuosità dell’esecuzione nel quale si identifica il c.d. “eventus damni”.
Con la sentenza in esame la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi in relazione al caso in cui l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sia promossa dal creditore (in specie, una banca) titolare del diritto di ipoteca sui beni oggetto dell’atto dispositivo (in concreto, un atto di costituzione di un fondo patrimoniale). Ai fini della verifica della sussistenza del presupposto oggettivo dell’actio pauliana, costituito dall’eventus damni, la Corte, richiamando innanzitutto l’orientamento consolidato in materia (cfr., da ultima, Cass., 20671/2018), ha affermato che “l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto di disposizione, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come «eventus damni», atteso che la valutazione, tanto della inidoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”. Tale principio, precisa il giudice di legittimità, è stato tuttavia enunciato per l’ipotesi in cui l’ipoteca risulti costituita a favore di un soggetto terzo, diverso dall’attore in revocatoria.
Da quest’angolo visuale, una valutazione radicalmente diversa deve essere condotta per il caso in cui a promuovere l’azione sia proprio il creditore a favore del quale è costituita l’ipoteca sui beni oggetto di disposizione. In una simile ipotesi, argomenta in primo luogo la Corte, il contenuto del diritto reale di garanzia, composto, dallo ius sequelae e dallo ius distrahendi, «esclude quel pericolo di infruttuosità dell’esecuzione, nel quale, pur sempre, si identifica il c.d. “eventus damni”». In aggiunta, questo il secondo ordine di rilievi, l’actio in questione, promossa nel contesto anzidetto, «si palesa come mezzo eccedente lo scopo», rispondendo, dunque, il comportamento processuale del creditore ad una logica di tutela eccessiva a scapito «dei diritti di libertà del debitore».