Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22863 del 16 agosto 2024 (Pres. D’Ascola, Rel. Rubino), si sono pronunciate sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di danno da ritardo provvedimentale della PA, quando l’azione risarcitoria sia rivolta non solo alla PA, ma altresì al Funzionario responsabile.
La Corte ricorda che l’ordinamento dei criteri di riparto della giurisdizione di cui all’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati.
Richiamando l’uniforme giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia, infatti, rammenta che la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, e la giurisdizione ordinaria non viene meno per il fatto che la domanda sia in ipotesi stata proposta anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione (cfr. Cass. SSUU ord.n.13659/06, con richiamo di Cass. S.U. nn.22494/2004, 2560/2005, 7800/2005, 4591/06).
La Corte puntualizza che anche la giurisprudenza amministrativa è orientata in questo senso, sulla base del dato testuale degli artt. 103 Cost. e 7 C.p.a. (v. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. n. 2/2017), e altresì la dottrina amministrativistica, la quale, dopo aver evidenziato come il giudice amministrativo sia il giudice naturale della legittimità dell’esercizio del pubblico potere, afferma che l’azione risarcitoria indirizzata da un privato verso un privato (ovvero il funzionario) non potrebbe trovare spazio in sede di giurisdizione amministrativa, neanche se eventualmente proposta congiuntamente a quella indirizzata nei confronti dell’amministrazione.
Questo il principio di diritto dunque espresso dalle Sezioni Unite:
Qualora la domanda sia proposta nei confronti del funzionario, non rileva stabilire se questi abbia agito quale organo dell’ente pubblico di appartenenza ovvero, a causa del perseguimento di finalità private, si sia verificata la cd. ‘frattura’ del rapporto organico con quest’ultimo, posto che, nell’uno come nell’altro caso, l’azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato ex art. 28 Cost.; la stessa conclusione (giurisdizione ordinaria) si impone anche quando la pretesa risarcitoria scaturisca dall’adozione da parte del funzionario, convenuto in proprio, di un provvedimento illegittimo, assumendo questa circostanza la valenza di fatto illecito extracontrattuale intercorrente tra privati, e non ostando a ciò la eventuale proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, posto che l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari attiene al merito e non alla giurisdizione.