Nel contesto di una azione sociale di responsabilità incombe sulla società l’onere di individuare (oltre che dimostrare) le condotte compiute dall’amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta – cioè i fatti costitutivi della responsabilità – e i danni che ne assume derivati, onde consentire poi all’amministratore di assolvere all’onere, su di lui gravante, di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva dell’adempimento dei propri doveri. L’indicazione specifica dei fatti materiali che l’attore assume essere stati lesivi del proprio diritto costituisce elemento essenziale, richiesto dalla legge a pena di nullità, della domanda introduttiva di un giudizio avente ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato quale quello di risarcimento del danno (conferma Cass. 14 giugno 2013, n. 14988).
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