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Giurisprudenza

Azione sociale di responsabilità: inammissibile la rinuncia a mezzo scrittura privata del legale rappresentante

8 Ottobre 2018

Manfredi Sclopis

Cassazione Civile, Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19742 – Pres. Campanile, Rel. Caiazzo

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su un ricorso promosso da un amministratore delegato di una società a responsabilità limitata avverso una sentenza di condanna per atti di mala gestio, ha stabilito che nel contesto di un’azione di responsabilità esperita dalla società contro gli amministratori, la scrittura privata con cui il legale rappresentante della società sottoscrive l’operato dell’amministratore c.d. operativo non ha natura confessoria in quanto non oggetto di una delibera assembleare, non avendo il legale rappresentante il diritto di disporre di diritti imputabili alla società.

Tale principio rappresenta invero un’applicazione della norma di cui all’art. 2393, sesto comma, cod. civ., che richiede appunto la delibera assembleare per rinunziare ovvero transare in merito all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.

In seconda battuta, la Suprema Corte ha ribadito un principio assolutamente consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza, secondo cui grava sulla società provare gli illeciti commessi dall’amministratore nell’espletamento delle sue funzioni nonché la sussistenza del nesso eziologico tra gli illeciti contestati e il danno subito dalla società, mentre grava sull’amministratore delegato convenuto l’onere di dimostrare di aver adempiuto ai doveri previsti dal nuovo art. 2392 cod. civ., che richiede una diligenza non propria del mandatario, bensì commisurata alla natura dell’incarico di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., ferma restando, beninteso, la validità della c.d. business judgment rule, secondo cui le scelte degli amministratori sono sindacabili nel merito solo se, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.


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