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Giurisprudenza

L’azione verso la capogruppo fallita per diminuzione del valore delle partecipazioni sociali va esercitata ex art. 52 L.F.

16 Marzo 2015

Tribunale di Milano, 28 gennaio 2015, n. 1196

Con sentenza n. 1196 del 28 gennaio 2015, il Tribunale Ordinario di Milano ha stabilito che la richiesta di risarcimento ex art. 2497 c.c. proposta dal partecipante ad un gruppo di imprese nei confronti della capogruppo fallita per diminuzione del valore delle partecipazioni sociali, deve essere esercitata ex art. 52 L.F., ovvero secondo le regole concorsuali e con le modalità previste dalla legge fallimentare, a pena di improcedibilità.

Inoltre, quanto all’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della capogruppo per contestata mala gestio – che avrebbe determinato il fallimento della controllante – il Tribunale ha ritenuto che la stessa determini un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, posto che tra amministratori e sindaci deve ravvisarsi un’obbligazione solidale passiva la cui natura è di per s’è scindibile.

Con specifico riguardo al caso di specie, poi, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra le condotte degli amministratori e dei sindaci e l’andamento negativo delle società controllate, posto che: alcuni di essi avevano a vario titolo cessato di ricoprire cariche elettive nella capogruppo prima della formazione delle società controllate; altri, pochi giorni o pochi mesi dopo la costituzione delle controllate. In questo secondo caso, i periodi considerati sono stati ritenuti insufficienti a rendere plausibili interventi gestori idonei a determinare pregiudizi in capo alle società del gruppo.


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