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In sede di delibera di aumento oneroso del capitale sociale di s.p.a., deve distinguersi il momento della sottoscrizione, attraverso cui il socio accetta la proposta contrattuale della società insita nella delibera, da quello del versamento con il quale si adempie l’obbligo scaturito dal contratto di sottoscrizione. Tale ultimo contratto si conclude con il consenso legittimamente manifestato dai soci e non con la materiale liberazione delle azioni.
Nel caso in cui la liberazione delle azioni sottoscritte avvenga tramite compensazione di crediti vantati nei confronti della società, ed uno di essi divenga successivamente incerto, il socio è tenuto a corrispondere altrimenti il valore di quel credito. Ove questi si rende inadempiente rispetto a siffatto obbligo, la società, in base alla lettera dell’art. 2344 c.c., nonostante l’avvenuta iscrizione nel libro soci, è abilitata ad avviare la procedura di vendita coattiva per tutte le azioni sottoscritte, senza possibilità di frazionamento alcuno, in considerazione della parte di versamento invece eseguita.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano si trova a dover decidere sul ricorso cautelare, promosso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dal socio moroso di una s.p.a., volto a sospendere la procedura di vendita del proprio pacchetto azionario da parte della stessa, intrapresa ai sensi dell’art. 2344 c.c. In particolare, la società aveva deliberato un aumento di capitale oneroso, offrendo le azioni di nuova emissione in sottoscrizione ai soci, precisando la possibilità di liberare lo stesso tramite compensazione e la necessità dell’integrale versamento delle azioni sottoscritte. Il ricorrente aveva esercitato il proprio diritto di opzione per tutte le azioni offerte, comunicando contestualmente di voler soddisfare il relativo obbligo di versamento con la compensazione di vari crediti vantati verso la società. Tra questi vi era, tra l’altro, un credito contestato giudizialmente, privo quindi dei requisiti di certezza e liquidità funzionali alla compensazione legale, ex art. 1243 c.c. Potendo, dunque, operare la compensazione in via volontaria, la società aveva, in modo espresso, accettato questa forma di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento a condizione sospensiva del non annullamento della delibera assembleare concernente tale credito (nel caso di specie relativo ad una remunerazione dell’incarico di amministratore). Nelle more del verificarsi della condizione, aveva iscritto il socio al libro soci, computando tutte le azioni sottoscritte. Una volta che la condizione era definitivamente mancata, pronunciata la sentenza di annullamento della delibera in questione, la società aveva intimato al socio di adempiere, ex art. 2344 c.c., richiedendogli la parte della somma dovuta a titolo di conferimento per cui la compensazione non si era perfezionata. Di fronte all’inadempimento del socio, la società aveva dato corso alla vendita coattiva dell’intero pacchetto azionario lui spettante. Quest’ultimo aveva giudiziariamente contestato siffatta condotta, adducendo, tra l’altro, che il debito da conferimento si sarebbe integralmente estinto per compensazione, come accettata dalla società, che aveva, infatti, iscritto il socio nel libro soci per l’intero pacchetto azionario opzionato ed in ogni caso l’illegittimità della vendita di quelle azioni liberate tramite la compensazione andata a buon fine. Nell’ambito del giudizio cautelare, all’uopo proposto, il Tribunale di Milano, rigettando la relativa domanda, rileva come l’avvenuta iscrizione nel libro soci da parte della società non sia altro che la conseguenza della natura consensuale del negozio di sottoscrizione (affermata dalla stessa Suprema Corte civ., sez. I, 26 giugno 1996, n. 611): il socio aveva acquisito integralmente il pacchetto azionario optato, nonostante l’estinzione dell’obbligo di versamento delle somme funzionali alla liberazione delle azioni fosse, in parte (quanto al credito previsto dalla delibera impugnata), da consolidarsi.
Il Tribunale sottolinea, poi, come sia legittima la condotta della società volta ad alienare l’intero pacchetto azionario afferente al socio moroso, là dove il versamento di parte dei conferimenti dovuti deve intendersi sempre relativo al complesso delle azioni sottoscritte dal socio: come si evince dall’ art. 2344 c.c., secondo cui la società può trattenere le somme riscosse, a fronte della dichiarazione di decadenza del socio per tutta la partecipazione a lui spettante.