Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore, il riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 23 del T.U.F., si atteggia nel senso che, dapprima, l’investitore ha l’onere di allegare l’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, avrà l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
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