Con decisione n. 5554 del 17 giugno 2022, l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) si è espresso in materia di acquisto di azioni illiquide e relativi obblighi informativi.
Nel caso di specie venivano in rilievo più profili di inadempimento da parte dell’intermediario, ed in particolare quelli inerenti:
- la profilatura del cliente;
- l’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari;
- al non corretto assolvimento degli obblighi informativi;
- alla valutazione di appropriatezza;
- l’omessa informativa circa il rischio di liquidità delle azioni acquistate dal cliente.
La profilatura del cliente
Dai questionari MiFID sottoposti al cliente risultava un profilo di rischio incongruente con investimenti in azioni illiquide, in quanto, lo scopo evidenziato dal cliente era quello di “proteggere nel tempo il capitale investito” non essendo disposto a nessuna diminuzione dello stesso.
L’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari
Le operazioni di investimento in oggetto sono state censurate dal Collegio ACF come inadeguate, anche in relazione all’eccesso di concentrazione di strumenti finanziari stante che il dossier titoli del cliente era composto unicamente da strumenti finanziari illiquidi emessi dalla banca stessa.
Obblighi informativi
L’ACF evidenzia come la banca avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi informativi in modo attivo, rendendo consapevole l’investitore dei rischi connessi all’acquisto di azioni illiquide della banca. Nel caso di specie, invece, l’intermediario si era limitato alla consegna di un opuscolo informativo generale recante le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari riportandone in modo sintetico i rischi.
Valutazione dell’appropriatezza
La banca è tenuta a comunicare le ragioni per le quali ritenga non appropriato un investimento, in quanto la mancanza di tale comunicazione inficia la possibilità per il cliente di avere la corretta percezione e l’adeguata consapevolezza al momento dell’ordine.
Tanto più se la comunicazione di non adeguatezza venga fornita nel medesimo modulo con cui sia disposto l’ordine d’acquisto. Sul punto l’ACF sottolinea la necessità che il giudizio di appropriatezza sia reso in documento separato rispetto all’ordine di acquisto e soprattutto con una congrua separazione temporale, dando modo all’investitore di assumere consapevolezza della non adeguatezza.
Omessa informativa sul rischio di liquidità delle azioni
L’informativa circa azioni illiquide, evidenzia l’ACF dev’essere conforme a quanto prescritto dalla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009.
Alla luce di quanto sopraesposto l’ACF ha riconosciuto il diritto dell’investitore al risarcimento del danno per l’acquisto di azioni illiquide non appropriate al proprio profilo di rischio.