La Cassazione, analizzando un caso di investimento in azioni Parmalat eseguito in vigenza del regime pre MiFID, ha affermato i seguenti principi.
Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Lo speciale rapporto di intermediazione, infatti, implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell’intermediario e, dunque, nell’adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l’onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.
Il giudizio positivo di adeguatezza dell’operazione di investimento in azioni Parmalat non può essere fondarsi esclusivamente sul rilievo, da parte dall’intermediario, che l’investitore era solito acquistare e vendere ingenti quantitativi di titoli azionari attraverso il canale telematico anche in un lasso di tempo brevissimo.