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Azioni proprie: le nuove massime del Consiglio notarile di Milano

1 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato tre massime in materia di azioni proprie, che di seguito si riportano espressamente. Tra i contenuti collegati il link alle motivazione delle tre massime, con anche la relativa nota bibliografica.

Massima n. 145 – Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili “utilizzate” per l’acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)

In presenza della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c. (“Riserva Negativa Azioni Proprie”), gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati al momento dell’acquisto delle azioni proprie – ossia gli utili distribuibili e le riserve disponibili, corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, la cui sussistenza al momento dell’acquisto delle azioni proprie ha consentito il rispetto del limite stabilito dall’art. 2357, comma 1, c.c. – rimangono iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, salva ogni opportuna specificazione in nota integrativa (“Riserve Utilizzate”).

Tali Riserve Utilizzate, pur ancora iscritte in bilancio nel loro originario ammontare e con la loro originaria denominazione, non sono in realtà disponibili, per la parte corrispondente all’ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie, al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni.

Massima n. 146 –- Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)

In caso di annullamento di azioni proprie dotate di indicazione del valore nominale, si verifica sempre una riduzione del capitale sociale per un ammontare pari al valore nominale delle azioni annullate. L’annullamento delle azioni proprie, inoltre, comporta l’eliminazione della “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c. (“Riserva Negativa Azioni Proprie”) e rende effettivamente disponibili gli utili distribuibili e le riserve disponibili, corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, utilizzati al momento dell’acquisto delle azioni proprie – ossia gli utili distribuibili e le riserve disponibili la cui sussistenza al momento dell’acquisto delle azioni proprie ha consentito il rispetto del limite stabilito dall’art. 2357, comma 1, c.c. (“Riserve Utilizzate”) – fatta precisazione che:

a) se l’ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era pari al valore nominale delle azioni proprie annullate (corrispondente anche alla conseguente riduzione del capitale sociale), l’annullamento delle azioni proprie non comporta alcuna ulteriore modifica delle poste del patrimonio netto;

b) se l’ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era superiore al valore nominale delle azioni proprie annullate (in caso cioè di acquisto delle azioni proprie a un prezzo superiore al loro valore nominale), l’annullamento delle azioni proprie comporta, oltre alla riduzione del capitale sociale, una riduzione delle Riserve Utilizzate, in misura pari alla differenza tra la Riserva Negativa Azioni Proprie e il valore nominale delle azioni proprie annullate;

c) se l’ammontare della Riserva Negativa Azioni Proprie era inferiore al valore nominale delle azioni proprie annullate (in caso cioè di acquisto delle azioni proprie a un prezzo inferiore al loro valore nominale), l’annullamento delle azioni proprie comporta, contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale, un incremento delle Riserve Utilizzate (o l’iscrizione di una nuova riserva disponibile) in misura pari alla differenza tra il valore nominale delle azioni proprie annullate e la Riserva Negativa Azioni Proprie.

In conseguenza dell’annullamento delle azioni proprie, le Riserve Utilizzate tornano pertanto ad essere disponibili – nel rispetto dell’art. 2445 c.c., ove applicabile, e salvo ogni diverso vincolo statutario – al fine di: (i) distribuire dividendi ai soci; (ii) aumentare il capitale sociale a titolo gratuito; (iii) acquistare altre azioni proprie; (iv) coprire le eventuali perdite; (v) calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni.

In caso di annullamento di azioni proprie prive di indicazione del valore nominale (o contestualmente private dell’indicazione del valore nominale), la deliberazione di annullamento delle azioni proprie può liberamente stabilire se l’annullamento delle azioni proprie comporti una riduzione del capitale sociale di importo corrispondente alla c.d. parità contabile delle azioni proprie annullate oppure venga eseguita senza riduzione del capitale sociale, che rimane in tal caso invariato, con conseguente incremento della parità contabile delle altre azioni.

Qualora la società optasse per la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alla parità contabile delle azioni proprie annullate, troverebbero applicazione le regole sopra esposte per il caso di annullamento di azioni proprie con indicazione del valore nominale. Qualora invece la società lasciasse invariato il capitale sociale, l’annullamento delle azioni proprie comporterebbe l’eliminazione della Riserva Negativa Azioni Proprie e una riduzione delle Riserve Utilizzate per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie.

Massima n. 147 – Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)

Ai fini della riduzione del capitale sociale a copertura di perdite – tanto nelle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. quanto in ipotesi di volontaria copertura di perdite mediante riduzione del capitale sociale – la presenza di azioni proprie e della relativa “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” di cui agli artt. 2357-ter, comma 3, e 2424-bis, comma 7, c.c. (“Riserva Negativa Azioni Proprie”), rende indisponibile la parte degli utili e delle riserve disponibili utilizzata per l’acquisto delle azioni proprie (“Riserve Utilizzate”).

Conseguentemente, la copertura delle perdite viene effettuata: (i) con utilizzo degli utili e delle riserve disponibili, fatta eccezione per le Riserve Utilizzate, che pertanto rimangono temporaneamente iscritte per un importo pari alla Riserva Negativa Azioni Proprie; (ii) con utilizzo di tutte le altre riserve ivi compresa la riserva legale; (iii) con riduzione del capitale sociale di un importo pari alla parte residua delle perdite non ancora coperte.

In dipendenza della riduzione del capitale, la società può decidere se annullare tutte le azioni proprie oppure se annullarle in misura proporzionale alle altre azioni o mantenere tutte le azioni in circolazione con riduzione, ove esistente, del loro valore nominale: nel primo caso, la Riserva Negativa Azioni Proprie e le Riserve Utilizzate vengono interamente eliminate; negli altri casi, la Riserva Negativa Azioni Proprie e le Riserve Utilizzate vengono ridotte di un importo proporzionale alla riduzione del capitale sociale.

In presenza di perdite che riducano il patrimonio netto a zero o di valore negativo, se la società decide di azzerare il capitale sociale e quindi ricostituirlo a un importo almeno pari al minimo legale, la deliberazione di copertura delle perdite comporta necessariamente l’annullamento di tutte le azioni proprie e la conseguente eliminazione dell’intera Riserva Negativa Azioni Proprie e delle Riserve Utilizzate, oltre alla contestuale eliminazione di tutte le riserve iscritte in bilancio, salve le ulteriori deliberazioni volte a ricostituire il capitale in misura almeno pari al minimo legale e a ridurre le perdite di bilancio a un ammontare non superiore a un terzo del capitale sociale risultante dall’operazione.

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