Si pubblicata in allegato la massima realizzata dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato n. 79/2022 in materia di azioni riscattabili.
Oltre alla massima, sempre in allegato sono disponibili il commento e le note bibliografiche realizzate dal Consiglio Notarile.
Si riportano a seguire i principi espressamente ripresi dalla massima allegata.
1. Lo statuto può prevedere una disciplina del riscatto diversa per diversi gruppi di azioni, così da creare categorie di azioni connotate, anche esclusivamente, dalla diversa disciplina della soggezione all’altrui potere di riscatto (categorie di azioni riscattabili).
2. La connotazione di una categoria di azioni può essere determinata, dal lato attivo, dall’attribuzione del potere riscatto o altresì, in caso di più gruppi di azioni connotate dal potere di riscatto, dai diversi presupposti in forza dei quali i loro titolari sono legittimati ad esercitare detto potere (configurazione della categoria sul piano del lato attivo del potere di riscatto).
3. Il potere di riscatto può essere attribuito ai soci che, in un determinato momento storico, si trovino in una specifica situazione di fatto, senza divenire pertanto caratteristica delle azioni di cui sono titolari.
4. E’ legittima la clausola che attribuisca il potere di riscatto ad azionisti in subordine al mancato esercizio del potere di riscatto da parte della società, trattandosi di condizione statutaria di legittimità del suo esercizio, o, per la stessa ragione, la clausola statutaria che riconosca alla società il potere di riscatto, previa autorizzazione dell’assemblea ai sensi dell’art.2357 c.c., in caso di mancato esercizio del potere di riscatto da parte degli azionisti che ne hanno diritto prioritario.