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Azioni a voto plurimo: approvate le modifiche al Regolamento Emittenti

24 Dicembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti attuative della nuova normativa in materia di azioni a voto plurimo contenuta nel decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, c.d. Decreto competitività, convertito con legge n. 116 dell’11 agosto 2014.

Riprendendo il comunicato stampa della Commissione si evidenzia come, con le presenti modifiche, la Consob ha chiarito quali informazioni devono essere incluse nell’elenco degli azionisti della società che intendono avvalersi del voto maggiorato, tra cui i dati identificativi e il numero delle azioni detenute. Queste informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno mensile e che devono essere messe a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Se le informazioni si riferiscono ad azionisti rilevanti, cioè titolari di partecipazioni superiori al 2%, la società è tenuta a pubblicarle sul proprio sito internet.

L’attestazione dell’effettivo possesso delle azioni per almeno due anni dovrà avvenire attraverso una comunicazione resa dagli intermediari alle società emittenti. A tal fine Consob modificherà il regolamento sulla gestione accentrata dei titoli azionari dematerializzati.

Per quanto riguarda, inoltre, l’applicazione delle nuove disposizioni nell’ambito della disciplina della trasparenza degli assetti proprietari e delle offerte pubbliche di acquisto (Opa) obbligatorie, Consob ha confermato:

– che il calcolo delle soglie rilevanti ai sensi del Testo unico della Finanza (Tuf) é effettuato in relazione non più al numero delle azioni bensì ai diritti di voto;

– l’esenzione dall’obbligo di comunicare il superamento della soglia del 2% in caso di variazioni “passive”, dovute a mutamenti nella base di calcolo del capitale sociale o dei diritti di voto (il denominatore). Il superamento delle altre soglie rilevanti resta soggetto a obbligo di comunicazione anche se di natura “passiva”.

– il criterio di calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini dell’obbligo di Opa tiene conto anch’esso del numero dei diritti di voto anziché delle azioni;

– in caso di superamento “passivo” delle soglie rilevanti l’obbligo di Opa insorge solo qualora sia stato acquistato più del 30% delle azioni. Negli altri casi è prevista un’esenzione.

La delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

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