Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 febbraio 2024, Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, che integra il Regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative alla banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’art. 9 bis, paragrafo 2.
Le RTS in questione specificano:
- la rilevanza delle carenze
- il tipo di informazioni che devono essere raccolte
- le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni
- l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT)
L’art. 9 bis, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all’Autorità bancaria europea (EBA) di creare e aggiornare una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi dell’art. 9 bis, paragrafo 1, lettera a.
Nel Regolamento viene specificata una casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze in materia di AML, tenendo conto delle attività di vigilanza svolte dalle diverse autorità segnalanti.
Per determinare la rilevanza di una carenza, è stata indicata la definizione generale ed è stato stabilito un elenco non esaustivo di criteri, al fine di specificarne ulteriormente la definizione, al fine di ottenere, da un lato, un approccio armonizzato nell’applicazione di tale definizione generale e, dall’altro, per garantire che tutte le carenze rilevanti, ai sensi della definizione generale, siano prese in considerazione tenendo conto del contesto specifico.
Inoltre, per garantire che le autorità segnalanti comunichino le carenze alla banca dati in una fase precoce, la definizione di carenza rilevante comprende non solo le carenze che comportano una grave inosservanza degli obblighi applicabili in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ma anche quelle che potrebbero portare a tale inosservanza, anche se quest’ultima non si è ancora verificata.
Per stabilire il tipo di informazioni da presentare, è necessario distinguere tra informazioni generali, informazioni sulle carenze rilevanti e informazioni sulle misure adottate.
Al fine di determinare le componenti delle informazioni generali da presentare, è prestata particolare attenzione agli operatori del settore finanziario che operano su base transfrontaliera.
Nell’ambito delle informazioni generali che sono tenute a comunicare, le autorità di vigilanza prudenziale forniranno informazioni sull’esito della pertinente valutazione del rischio di qualsiasi processo di revisione prudenziale e di qualsiasi altro processo analogo interessato dal rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’operatore del settore finanziario, unitamente a informazioni su qualsiasi valutazione finale o decisione negativa in merito alle domande di autorizzazione, qualora tale valutazione o decisione sia anch’essa basata su motivi attinenti ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento in oggetto si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’EBA ha presentato alla Commissione.