Un investitore che intrattiene un rapporto di deposito titoli originato presso una filiale della Popolare di Vicenza agisce nei confronti di Banca Intesa per far valere la responsabilità risarcitoria di quest’ultima per alcune operazioni. Banca Intesa si costituisce eccependo il suo difetto di legittimazione passiva. Più in particolare deduce che, essendo la controversia sorta solo dopo la cessione in suo favore della Popolare, un’eventuale passività scaturente dal rapporto di deposito titoli sarebbe esclusa dal perimetro della cessione secondo la lettera dell’art. 3 lett. c) del D.L. 99/2017 (disciplinante come noto la liquidazione e la cessione di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza). Il Tribunale di Verona respinge tale eccezione, ritenendo che l’invocato art. 3. lett. c) del D.L. 99/2017 debba disapplicarsi per contrasto con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 del Trattato sull’Unione Europea.
Rilevata l’eccentricità della disciplina speciale in questione (D.L. 99/2017) rispetto al diritto comune (artt. 2558 e 2560 c.c.), nella parte in cui ammette che il contratto passi al cessionario ma restino a carico del cedente passività che dallo stesso dovessero in seguito emergere (consentendo “un’inedita scissione tra situazione debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale”), il Tribunale la ritiene pregiudizievole per il cliente oltre la misura consentita dall’ordinamento europeo. Osservando ad esempio che, nell’assetto definito da tale disciplina, il cliente potrebbe essere destinatario di azioni di recupero da parte di Intesa relative a un rapporto contrattuale ceduto, ma non potrebbe svolgere domande riconvenzionali né eccepire in compensazione suoi controcrediti per passività non emerse alla data della cessione (azionabili solo in sede concorsuale nei confronti della Popolare di Vicenza). E notando altresì come, ai sensi del contratto di cessione che pure compone la disciplina speciale di eteronomia in questione (avente valenza di “precetto normativo, in virtù del disposto del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 99/2017”) il cliente nemmeno potrebbe recedere all’esito della successione nel rapporto (in deroga all’art. 2558, comma 2, c.c.).