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Giurisprudenza

Banca Italease: danno da acquisto di azioni in presenza di prospetto contenente informazioni fuorvianti

13 Settembre 2016

Avv. Vittorio Mirra, Professore a contratto di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Corso progredito, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10934

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza (Consob).

 

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie, contenente informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso gli investitori del danno subito per avere acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto abbia influenzato le scelte dei sottoscrittori.

Con la sentenza n. 10934, pubblicata il 26 maggio 2016 (Pres.: Di Palma, Relatore: Dogliotti), la prima sezione civile della Corte di Cassazione affronta il tema del risarcimento danni patiti per l’acquisto di titoli azionari, sulla base di atti e documenti risultati non veritieri.

Nel caso di specie, si contestava la rilevanza delle informazioni sull’incidenza causale dell’acquisto delle azioni della società resistente e dunque della successiva produzione del danno derivante dalle perdite subite dai citati titoli azionari.

La Suprema Corte richiama una propria decisione generale su tema (Cass. 14056/210) secondo cui “in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie, contenente informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a tiolo di colpa, risponde verso gli investitori del danno subito per avere acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto abbia influenzato le scelte dei sottoscrittori”.

Tuttavia, nel caso di specie, particolare importanza è stata attribuita ad un comunicato stampa della società emittente – del maggio del 2007 – avente ad oggetto il rischio derivante dall’acquisto di strumenti derivati relativi alla stessa società emittente. La Suprema Corte ha quindi stabilito che gli acquisti successivi alla data del citato comunicato non fossero suscettibili di risarcimento, poiché effettuati con la raggiunta consapevolezza del rischio descritto; detti acquisti rappresentavano un comportamento che evidenziava l’assoluta irrilevanza per l’investitore dell’elevato rischio di investimento effettuato.

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