Con Sentenza del 30 giugno 2021, T‑635/19, il Tribunale dell’Unione europea si è espresso in merito alla presunta responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per la risoluzione di Banca delle Marche in relazione alla mancata ricapitalizzazione da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per l’assenza della previa valutazione positiva della Commissione sulla compatibilità di tale operazione con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.
Sul punto, il Tribunale ha respinto il ricorso di alcuni azionisti della banca con la motivazione che non è stata dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento asseritamente illecito della Commissione e il pregiudizio dedotto, cosicché i presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sono soddisfatti.
Nell’ambito della valutazione del presupposto relativo alla sussistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui, le lettere e le prese di posizione provvisorie della Commissione che hanno portato all’adozione della decisione di risoluzione di Banca delle Marche sarebbero il risultato di un travisamento da parte della Commissione della nozione di «aiuto», in quanto essa avrebbe erroneamente ritenuto che, nonostante il loro carattere privato, gli interventi del FITD costituissero misure imputabili allo Stato italiano e comprendessero risorse statali.
Secondo il Tribunale, poiché la Commissione ha ricordato alle autorità italiane la necessità di notificare preventivamente e di non attuare possibili misure di aiuto in particolare a favore di detta banca, tali lettere e prese di posizione non contenevano alcuna valutazione giuridica alla luce dei criteri della nozione di «aiuto».
In queste ultime, la Commissione non si è quindi espressa né su una misura concreta né sul modo preciso in cui avrebbe interpretato la nozione di «aiuto». Pertanto, la Commissione non ha né minacciato le autorità italiane di bloccare o di vietare eventuali interventi del FITD a favore di Banca delle Marche né esercitato pressioni in merito.
A tale riguardo, il Tribunale rileva che non può essere legittimamente invocata la decisione di aprire il procedimento di indagine formale vertente sull’intervento del FITD a favore di Banca Tercas, adottata il 27 febbraio 2015, nella quale la Commissione aveva ritenuto che quest’intervento soddisfacesse i criteri di imputabilità e di risorse statali.
Infatti, a differenza delle misure di sostegno a favore di Banca Tercas, prima dell’adozione della decisione di risoluzione di Banca delle Marche, non esisteva né un progetto di intervento definitivo del FITD a favore di Banca delle Marche né una richiesta di autorizzazione di un simile progetto rivolta alla Banca d’Italia, né esisteva una notifica formale di tale progetto o un’altra ragione per cui la Commissione avviasse un procedimento di indagine formale a tal proposito.
Pertanto, secondo il Tribunale, era impossibile per la Commissione sapere con sufficiente precisione se l’eventuale intervento previsto dal FITD a favore di Banca delle Marche potesse soddisfare i criteri di un aiuto di Stato.
Inoltre, il Tribunale respinge l’affermazione secondo cui il comportamento asseritamente illecito addebitato alla Commissione avrebbe impedito il salvataggio di Banca delle Marche e sarebbe stato la causa effettiva ed esclusiva del pregiudizio subìto.
Infine, secondo il Tribunale, persino qualora un tale comportamento abbia svolto un certo ruolo nel processo di istruzione che ha indotto le autorità italiane a decidere la risoluzione di detta banca, la loro decisione di avviare la risoluzione, adottata nell’esercizio delle loro proprie competenze e del loro margine di discrezionalità, restava comunque autonoma, non era influenzata in modo decisivo dall’atteggiamento della Commissione ed era essenzialmente fondata sulla loro constatazione dello stato di dissesto di tale banca.