Con la sentenza n. 18597 del 12 settembre scorso, la Corte di cassazione ha affrontato il tema delle differenti modalità di soddisfazione del credito riconducibile alla natura regolare o irregolare del pegno vantato dalla banca su libretti di deposito al risparmio del fallito.
Citando i propri precedenti orientamenti (Cass. Civ, sez. I, 6 dicembre 2006 e Cass. Civ, sez. I, 20 aprile 2006 n. 9306), la Cassazione ha ricordato come, qualora un cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un libretto di deposito al risparmio e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, non si è in presenza di un pegno irregolare ma si rientra invece nella disciplina del pegno regolare.
In tale ultimo caso, la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di riservare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo o il documento.
Il creditore assistito da pegno regolare è quindi tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare agli sensi dell’articolo 53 della L.F., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione che invece opera, nel pegno irregolare, come modalità tipica di esercizio della prelazione.
Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto riportate in calce all’atto costitutivo del pegno non conferivano alla banca il potere di disporre di libretti ma, al contrario, tale potere era espressamente escluso nella misura in cui si attribuiva alla banca il diritto di prelevare la somma depositata fino alla concorrenza di quanto dovutole, ma esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e dopo il corso di cinque giorni dalla richiesta di pagamento da comunicare al cliente con lettera raccomandata.
Per tale motivo, la Corte di Cassazione, in conformità con le decisioni del giudice di merito, ha confermato la revocabilità dei prelievi eseguiti dalla banca sulle somme portate dal libretto offerto in pegno regolare.