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Giurisprudenza

Bancarotta: configurabile lo stato di necessità in caso di pagamenti determinati da condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso

6 Aprile 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 9395 – Pres. Catena, Rel. Tudino

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La Corte di cassazione, con riferimento al reato di bancarotta, ritiene configurabile lo stato di necessità nelle ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, sottolineando che, per la configurazione dell’art. 54 c.p., “è sufficiente una prospettazione verbale di conseguenze sfavorevoli, caratterizzata, rispetto al contesto in cui si inserisce, da connotati di serietà, gravità e consistenza tali da determinare un’azione imposta dall’esigenza di salvare l’autore immediato dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” (in senso conforme, ex multis, Sez. I, n. 53386 del 2018; n. 28704 del 2015; n. 19714 del 2015; n. 45065 del 2014; n. 4060 del 2008).

Trattasi, nel caso sottoposto alla Corte, di situazioni riconducibili all’ultimo comma dell’art. 54 c.p., disciplinante lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, configurandosi così una scusante, a causa della costrizione morale subita dal soggetto agente (sulla natura scusante o scriminante dell’art. 54 c.p. , Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 576; Id, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in RIDPP, 1/1990, 55; Padovani, Costringimento fisico e psichico, in Dig. pen., III, Torino, 1989, 209).

In tema di stato di necessità, è consolidato l’orientamento che esclude l’applicazione della scusante nelle ipotesi di volontaria sottoposizione alla situazione di pericolo che, con specifico riferimento al reato di bancarotta, ricorrono ove i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di creditori che sappiano essere membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso e dai quali temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, ma ai quali si siano comunque volontariamente e consapevolmente rivolti (Sez. Un., n. 28910 del 2919).

Analogamente, la giurisprudenza dominante esclude l’operatività dell’art. 54 c.p. nelle ipotesi di ricorso al credito usurario (Sez. V, n. 10542 del 2014; Sez. II, n. 19714 del 2015).

Situazione analoghe, secondo la Corte, non ricorrono tuttavia nelle ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, poiché la stessa fattispecie estorsiva, ove richiede come elemento strutturale della fattispecie la costrizione del soggetto passivo, esclude strutturalmente la volontaria sottoposizione al pericolo della persona offesa (per approfondimenti sul concetto di “pericolo” nello stato di necessità, Grosso, Il requisito della produzione non volontaria del pericolo nello stato di necessità e nella difesa legittima, in Studi in onore di F. Antolisei, II, Milano, 1965, 71; Viganò, Stato di necessità e conflitto di doveri, Milano, 2000, 589).

 

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