La sentenza in commento si sofferma sulla distinzione tra amministratore di fatto e concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta.
In particolare, dapprima la Corte di Cassazione precisa i caratteri propri dell’amministratore di fatto, rifacendosi alla propria giurisprudenza, secondo la quale, ai sensi dell’art. 2639 c.c., tale nozione: “postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (nello stesso senso si vedano anche, Cass. pen., Sez. V, 27 giugno 2019, 45134, nonché Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2013, n. 35346; in dottrina, sull’amministratore di fatto, si vedano, tra i tanti, M. Lorusso, Profili problematici in tema di responsabilità dei soggetti di fatto nel diritto penale dell’economia, in Dir. pen. e proc., 2015, 620 ss., F. De Angelis, La nozione di amministratore di fatto, in Cass. pen., 2020, fasc. 12, pp. 4694 – 4705; O. Di Giovine, L’estensione delle qualifiche soggettive, in AA.VV., I nuovi reati societari – Diritto e processo, A. Giarda, S. Seminara (a cura di), Padova, 2002).
Dopo aver enucleato i caratteri tipici dell’amministratore di fatto, la Suprema Corte prosegue individuando il discrimine tra tale figura e quella del concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta, specificando che, al fine di concorrere con l’amministratore, è necessario che l’extraneus, essendo a conoscenza dei propositi distrattivi dell’amministratore (o dell’imprenditore) di una società in crisi, dia un effettivo contributo (causale) che può essere tanto materiale (“fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi”) quanto morale (“rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso”).