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Giurisprudenza

Bancarotta per distrazione e locazione d’azienda

4 Settembre 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati, dottoranda in Impresa, Lavoro e Istituzioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Penale, Sez V, 02 febbraio 2018, n. 9768 – Pres. Sabeone, Rel. Caputo

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell’azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Cass. 46508/2008, Cass. 7201/2006).

La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta volta a diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Cass. 47040/2011, Cass. 38835/2002). Infatti, anche le operazioni manifestamente imprudenti, ex art. 217, primo comma, n. 3), L.F., devono presentare – in astratto – un elemento di razionalità nell’ottica delle esigenze dell’impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Cass. 2876/1998).

La disciplina dettata dall’art. 219, comma secondo, n. 1), L.F., postula l’unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, “circostanze”, adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento, la quale implica il necessario richiamo all’art. 64 c.p., che è l’unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria. La scelta di ricorrere formalmente allo strumento della circostanza aggravante è chiaramente ispirata dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di mitigare le conseguenze sanzionatorie e di non pervenire a forme di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui pluralità in un fallimento è evenienza fisiologica (S.U. 21039/2011).

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