In tema di reati fallimentari, il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso per il solo fatto che i beni distratti o dissipati appartenenti alla società, poi dichiarata fallita, derivino da un’attività contra legem; per la valutazione della sussistenza della condotta illecita deve infatti aversi esclusivo riguardo alla consistenza obiettiva del patrimonio sociale, prescindendo dalle modalità della sua formazione.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato sul presupposto che i pagamenti dallo stesso ricevuti e successivamente distratti fossero stati posti in essere in violazione di quanto disposto dal d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 in materia di circolazione di denaro contante.
La violazione delle previsioni della predetta normativa comporta, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria, restando espressamente salvi, sul piano civilistico, i pagamenti effettuati. Tali somme sono dunque da considerarsi comprese nel patrimonio della società e la loro distrazione da parte dell’imputato ha integrato, a tutti gli effetti, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dall’art. 216 l. fall..