Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Con la sentenza pubblicata, la sez. V penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la mera “omessa consegna” delle scritture contabili – rilevante ai sensi dell’art. 220, in relazione all’art. 16 n. 3 L. Fall.-può integrare il reato di cui all’art. 220 L. Fall. ma non, di per sé, la bancarotta fraudolenta documentale, nella cui dimensione offensiva può invece essere assorbita in caso di qualificazione multipla della condotta.
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del G.I.P. che aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di diversi indagati per aver realizzato plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
La Corte ha, inoltre, ribadito il principio già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 22474 del 31/03/2016, secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, poiché i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Infine, quanto all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione, questo è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.