Le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta a norma dell’art. 216, u.c., L. Fall., nella formulazione derivata dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all’art. 37 cod. pen.
La nuova formulazione dell’art. 216, u.c., come derivata dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza n. 222 del 2018, è del tutto analoga alla comminatoria della pena accessoria della bancarotta semplice (e del ricorso abusivo al credito), il che, alla luce del diritto vivente, rende ragione della conclusione che le pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta devono essere commisurate alla durata della pena principale a norma dell’art. 37 cod. pen.