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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e vantaggi compensativi

3 Luglio 2023

Mirta Morgese, Notaio, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Penale, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 37250 – Pres. Vessichelli, Rel. Sessa

Di cosa si parla in questo articolo

Per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da parte di una società ad un’altra non è sufficiente allegare la comune partecipazione degli enti ad un gruppo, dovendosi dimostrare il valore aggiunto dell’operazione rispetto all’interesse di quest’ultimo ovvero la fondata e concreta possibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2643, comma 3, c.c. per la società danneggiata.

La Suprema Corte, nella sentenza del 16 giugno 2022 n. 37250 (Pres. Vessichelli, Rel. Sessa), viene chiamata a riesaminare la decisione della Corte d’Appello con cui la ricorrente era stata ritenuta colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere consentito, nella sua qualità di sindaco e amministratore di fatto di una s.r.l. fallita, una distrazione di somme a vantaggio di una società controllata. Nello specifico, la decisione impugnata viene contestata argomentando sull’assenza di reale potere gestorio in capo al membro del collegio sindacale e sull’assunzione dell’incarico di sindaco in un momento successivo a quello in cui erano state perpetrate le condotte illecite. Si evidenzia, poi, come quei finanziamenti fossero stati eseguiti nei confronti di una società controllata al 95% dalla finanziatrice ed esposta nei confronti di banche per mutui garantiti da fideiussione prestata dalla stessa. Sicché la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare i legami di gruppo esistenti tra le società e nel non applicare l’esimente del vantaggio compensativo nel caso di specie.

Non è dello stesso avviso la Cassazione, che, nel ritenere inammissibile il ricorso, non solo giudica la decisione di secondo grado corretta nella parte in cui ha considerato la ricorrente coinvolta nella gestione della società e partecipe dell’operazione distrattiva, ma, soprattutto, rimarca come i finanziamenti in questione, lungi dall’essere effettivamente serviti per far fronte ai debiti della controllata, in un’ottica di risanamento del gruppo, abbiano solo impoverito le casse della società controllante. Non sussiste, quindi, a parere della Suprema Corte, alcuna ragione per considerare compensato lo svantaggio arrecato da tali pagamenti alla società finanziatrice, non essendo sufficiente invocare l’appartenenza di quest’ultima al medesimo gruppo del soggetto destinatario dei pagamenti.

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