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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta per metodica inadempienza degli obblighi fiscali

26 Luglio 2022

Cassazione Penale, Sez. V, 20 luglio 2022, n. 28673 – Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 28673 del 20 luglio 2022, la Corte di Cassazione Penale si è espressa in merito al perfezionamento del reato di bancarotta fraudolenta per la metodica inadempienza degli obblighi fiscali e in materia di responsabilità in concorso per gli amministratori senza delega.

Le operazioni dolose previste all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. per il perfezionamento del reato di bancarotta fraudolenta possono consistere nella metodica inadempienza degli obblighi fiscali e previdenziali, oggetto di una scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui deriva l’aumento scontato dei debiti nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali con le diverse conseguenze ipotizzabili in termini di dissesto dell’impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico volte alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni.

Quanto al coefficiente soggettivo, nell’ipotesi di causazione dolosa del fallimento, quest’ultimo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa.

Nel caso di specie, l’imputato ha omesso, per un lungo periodo di tempo, di adempiere agli obblighi fiscali, con il conseguente accumulo di un debito rilevante nei confronti del fisco ed accettando il rischio degli effetti pregiudizievoli che tale scelta gestionale poteva comportare in relazione al dissesto fallimentare, facilmente prevedibili alla luce delle concrete prospettive di recupero da parte del fisco, con l’aggravio delle sanzioni e degli interessi.

Sul punto, sottolinea la Cassazione, che tale scelta sia derivata dall’intenzione di soddisfare altri creditori della società rispetto al fisco non esclude il dolo della fattispecie, dal momento che il mancato adempimento degli obblighi tributari ha esposto la società al prevedibile rischio — che l’amministratore delegato non poteva ignorare — di cagionare il dissesto.

Per quanto riguarda gli amministratori senza delega, per la configurabilità del loro concorso in ragione dell’omesso impedimento dell’evento, risulta necessario che emerga la prova da una lato dell’effettiva consapevolezza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito (dolo eventuale) e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare l’evento.

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