La Cassazione torna ad occuparsi dell’estensione delle qualifiche soggettive ex art. 2639 c.c., ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo il quale i principi elaborati in relazione a tale istituto “si applicano anche all’amministratore di fatto della società fallita, il quale è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto quello di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti rilevanti a lui addebitabili” (cfr., ex multis, Sez. V, 20 maggio 2011, n. 39593).
Pertanto, in presenza degli elementi sintomatici richiesti dall’art. 2639 c.c., è punibile per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il soggetto che abbia volontariamente assunto la guida della società – delegando la carica formale ad una cd. “testa di legno” – dovendo rispondere penalmente della destinazione dei beni della fallita non rinvenuti dagli organi fallimentari (Sui criteri legittimanti l’estensione delle qualifiche soggettive, A. Rossi, I criteri per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito delle società: l’estensione delle qualifiche soggettive, in A. Rossi (a cura di) Reati tributari, Torino, 2005, 82; G.G. Sandrelli, Il soggetto “di fatto” nei reati societari e fallimentari e l’introduzione del “nuovo” art. 2639 c.c., in Fa, 10/2007, 1171).