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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta: punibile anche l’amministratore di fatto

28 Giugno 2021

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 20848 – Pres. Zaza, Rel. Pistorelli

La Cassazione torna ad occuparsi dell’estensione delle qualifiche soggettive ex art. 2639 c.c., ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo il quale i principi elaborati in relazione a tale istituto “si applicano anche all’amministratore di fatto della società fallita, il quale è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto quello di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti rilevanti a lui addebitabili” (cfr., ex multis, Sez. V, 20 maggio 2011, n. 39593).

Pertanto, in presenza degli elementi sintomatici richiesti dall’art. 2639 c.c., è punibile per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il soggetto che abbia volontariamente assunto la guida della società – delegando la carica formale ad una cd. “testa di legno” – dovendo rispondere penalmente della destinazione dei beni della fallita non rinvenuti dagli organi fallimentari (Sui criteri legittimanti l’estensione delle qualifiche soggettive, A. Rossi, I criteri per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito delle società: l’estensione delle qualifiche soggettive, in A. Rossi (a cura di) Reati tributari, Torino, 2005, 82; G.G. Sandrelli, Il soggetto “di fatto” nei reati societari e fallimentari e l’introduzione del “nuovo” art. 2639 c.c., in Fa, 10/2007, 1171).

 

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