Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
“…Le operazioni dolose, in quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., devono consistere in fatti diversi da quelli contestati nell’imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi…”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di ritenere assorbito il reato di bancarotta impropria ex art. 223, co. 2, n. 2 l. fall. in quello di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall., posto che, seppure non sia configurabile il concorso formale tra le due fattispecie di reato allorché i fatti oggetto di imputazione siano i medesimi, deve ammettersi il concorso materiale a fronte dell’imputazione di differenti condotte per le diverse tipologie di reato.
La Suprema Corte, pur ammettendo il possibile concorso tra siffatti delitti, non ha riconosciuto nel caso de quo il ne bis in idem in ragione dell’assenza di identità tra le rispettive condotte.