La cassazione conferma il consolidato orientamento secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti” (ex multis, Sez. V, 15 dicembre 2004, n. 3400; Sez. V, 27 novembre 2008, n. 7048; Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 11095).
Tale considerazione in tema di onere della prova comporta che il fallito ha l’obbligo di dimostrare la destinazione dei beni dei quali sia stata accertata la preesistenza nel suo patrimonio, ma che non siano stati rinvenuti durante l’inventario redatto dopo la dichiarazione di fallimento. Nello specifico, non si tratta di un meccanismo di inversione dell’onere probatorio, quanto piuttosto di una presunzione di prova indiziaria, giustificabile in base ad un doppio ordine di ragioni.
In primo luogo, in base alla destinazione giuridica dei beni per la soddisfazione dei creditori ex art. 2740 c.c.; in secondo luogo, in forza dell’obbligo di verità gravante sul fallito con riferimento alla destinazione dei beni d’impresa, sancito dall’art. 87 c. 3 l. fall. e presidiato da sanzione penale.
Tale impostazione si fonda in definitiva sulla considerazione che sull’imprenditore grava una posizione di garanzia, derivante dalla normativa concorsuale, nei confronti dei creditori, che confidano nel patrimonio dell’impresa per l’adempimento delle obbligazioni sociali, sicché dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni precedentemente presenti nel proprio patrimonio può desumersi la prova della distrazione o dell’occultamento (in tema di onere della prova nella bancarotta per distrazione, Mereu, Lo “standard” probatorio nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in Cass. pen., 5/2017, 2086. Per approfondimenti in tema di bancarotta per distrazione Rivello, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentare, in Cass. pen., 4/2018, 1055).